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Gli insegnanti della scuola concordano con i docenti ospedalieri un adeguamento delle attività formative alle effettive esigenze degli studenti.
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L’erogazione delle discipline di indirizzo è prerogativa, quando possibile, dei docenti della scuola di appartenenza degli stessi alunni, attraverso l’uso delle tecnologie. Gli insegnanti attivano un collegamento in videoconferenza con la classe di appartenenza dell’alunno durante le normali attività scolastiche antimeridiane; qualora l’attività didattica in sincrono non fosse possibile, essi metteranno a disposizione videolezioni registrate o altro materiale.
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Nel computo delle assenze NON vanno considerati i giorni di degenza in ospedale in cui l’alunno ha frequentato la Scuola in Ospedale.
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Le valutazioni che i docenti ospedalieri trasmettono alla scuola di appartenenza dell’alunno, devono essere debitamente considerate ai fini delle valutazioni periodiche e finali così come previsto dall’art.22 del D.Lgs.vo 62/2017.
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Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti ospedalieri che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando lo studente, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.